Tar Veneto respinge ricorso delle Cementi Rossi per scavare a Marezzane

LA TERRA E LA NATURA RINGRAZIANO:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto RESPINGE il ricorso dell’Industria Cementi Giovanni Rossi Spa contro il diniego sella Soprintendenza dei beni archeologici e paesaggistici per VR RO VI sull’escavazione a Marezzane.

di seguito la sentenza, sottolineati i punti salienti:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2012, proposto da:
Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Sertorio, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Regione Veneto;

per l’annullamento

del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16/12/2011 prot. n. 34696 ad oggetto: “Marano di Valpolicella (VR) progetto di coltivazione mineraria Cantiere di Marezzane e rinnovo concessione mineraria <Monte Noroni>. parere vincolante ai sensi dell’art. 146 comma 5 del d.lgs. 22/1/2004, n. 42 e s.m.i. recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. rif. prot. n. 4920391 del 24/10/2011. ditta: Industria cementi Giovanni Rossi s.p.a.”. con il favore delle spese di giudizio e degli onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori Zambelli per la parte ricorrente e Botta per le Amm.ni statali.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Industria Cementi Rossi S.p.a. è concessionaria della Miniera n. 277 “Monte Noroni”, giusta concessione di cui al Decreto Ministeriale del 28.2.1994.

La concessione ha ottenuto con Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 28/99 il rinnovo per 25 anni, sino alla data del 28.4.2025: in tale occasione è stata disposta la riduzione dell’area in concessione, da 590 ettari a 406 ettari.

In base a quanto stabilito nel Decreto di rinnovo della concessione, così come risultante a seguito della Conferenza di Servizi del 21.9.1999 a tal fine convocata, la coltivazione della miniera sarebbe stata articolata in quattro fasi:

prima fase: cantieri Santoccio, Ziviana, Gazzo, Monte Cornal e pianoro ad Ovest, cantiere Giarole-Salto;

seconda fase: cantiere Barbiaghe;

terza fase: cantiere Giarole-Salto;

quarta fase: cantiere Marezzane.

Le suddette fasi sono state ricondotte nell’ambito di tre lotti, di cui il primo comprendente la prima e seconda fase, il secondo la terza fase ed infine il terzo lotto riferito alla quarta fase.

Con riguardo al terzo lotto era stata peraltro anticipata la necessità di subordinare la coltivazione mineraria alla presentazione ed approvazione di uno specifico progetto esecutivo (così testualmente nella scheda allegata al parere reso dalla Regione Veneto in data 24.11.2011, che richiama quanto stabilito in sede di Conferenza di Servizi).

L’intervento di cui è causa riguarda l’apertura di un cantiere per l’estrazione mineraria di marna da cemento, denominato “Marezzane” ed è localizzato in Provincia di Verona, nel Comune di Marano di Valpolicella.

Ottenuto dalla Regione il parere favorevole relativamente alla VIA (n. 295/2010), il progetto di escavazione è stato trasmesso alla competente Soprintendenza per l’espressione del parere di compatibilità ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004.

Preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis L. n. 241/90, in esito alla quale la società ricorrente ha provveduto ad esporre le proprie osservazioni, interveniva tuttavia, in data 16 novembre 2011, il parere negativo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo.

Atteso il carattere vincolante del parere sfavorevole così espresso e quindi l’immediata lesività dello stesso, la società istante ha quindi proposto il gravame in oggetto, lamentando sotto diversi ed articolati profili il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, la violazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed irrazionalità, omessa valutazione di carattere tecnico in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 1995, travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.

Tutta l’impostazione difensiva che sorregge la richiesta di annullamento del parere sfavorevole all’attuazione del progetto di escavazione del Cantiere Marezzane, è rivolta a dimostrare l’illegittimità ed insufficienza delle motivazioni addotte a sostegno del diniego opposto da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo gravante sulle aree interessate dalla miniera, in primo luogo evidenziando l’insufficienza dell’istruttoria compiuta, nonostante sia stata dichiarata l’effettuazione di sopralluoghi, non essendo stata data compiuta risposta alle articolate osservazioni formulate dalla ricorrente in sede di risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, ma soprattutto in considerazione della mancata effettuazione della necessaria valutazione comparativa tra l’interesse alla tutela del paesaggio e l’interesse allo sfruttamento economico del giacimento di cava.

Ciò in modo particolare tenuto conto della rilevanza nell’ambito della sequenza procedimentale del parere espresso dalla Soprintendenza, idoneo a condizionare l’esito della richiesta di avvio delle operazioni di escavazione, parere che nella fattispecie non ha effettuato alcuna comparazione, limitandosi a richiamare, in termini aprioristici, la preminenza dell’interesse alla tutela paesaggistica, senza neppure considerare la possibilità di individuare le necessarie prescrizioni da imporre alla richiedente al fine di rendere compatibile l’intervento con il vincolo di tutela.

Per altro verso, parte istante evidenzia la carenza ed insufficienza dell’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza, la quale non ha tenuto conto della presenza nelle aree circostanti di altre attività di cava, di per sé meno pregevoli quanto a materiali rispetto a quelle oggetto del progetto di escavazione mineraria, nonché del fatto che l’intera operazione relativa alla miniera “Monte Noroni” è già stata eseguita per più della metà della sua estensione e che la durata della concessione mineraria risulta definita sino al 2025.

Il che testimonia come non sia stata data adeguata rilevanza allo stato di sfruttamento del territorio, che comunque prevede il progressivo recupero e riattamento dello stesso.

Detta carenza risulta maggiormente evidente, soprattutto sotto il profilo motivazionale, per la mancata corrispondenza delle valutazioni operate dalla Soprintendenza ai criteri guida dettati dal D.P.C.M. 12.12.1995, i quali, se correttamente utilizzati, avrebbero permesso di operare una valutazione adeguata circa il livello di pregio del paesaggio interessato dall’attività di escavazione mineraria.

Infine, sotto altro profilo, il parere impugnato non ha dato alcuna contezza circa le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle valutazioni espresse dalla Regione, quale ente procedente, né del contrasto con la posizione favorevole manifestata in sede di Conferenza di Servizi, nell’ambito della quale era stato espresso il parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria sino al 2025.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, la cui difesa ha svolto le proprie controdeduzioni, evidenziando la correttezza ed esaustività del parere, sottolineando come per quanto riguarda il terzo lotto, comprendente lo sfruttamento del cantiere Marezzane, in conferenza di Servizi fossero state già anticipate talune criticità, tanto da richiedere a tale specifico riguardo la preventiva presentazione da parte della ricorrente e la successiva approvazione da parte delle autorità competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo, che evidenziasse i profili di rilievo architettonico e storico artistico dell’ambito, tenendo conto della situazione attuale del territorio ed in prospettiva dell’assetto finale.

Quanto al merito delle considerazioni espresse nel parere della Soprintendenza, la difesa erariale ha ribadito l’esaustività delle stesse, essendo stata operata la giusta comparazione fra gli interessi contrapposti, dando risposta alle osservazioni formulate dalla società richiedente, concludendo, dopo attenta istruttoria, in termini sfavorevoli alla richiesta di escavazione.

Precisate le rispettive conclusioni da parte dei rispettivi procuratori, all’udienza del 7 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come già anticipato nell’esposizione in fatto, la controversia sottoposta all’esame del Collegio investe il parere sfavorevole espresso, nell’ambito di propria competenza ai sensi dell’art. 146, comma 5 D.lgs. n. 42/2004, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo, con riguardo al giudizio di compatibilità paesaggistica del progetto di coltivazione mineraria Cantiere Marezzane.

Il progetto si inserisce nell’ambito di un intervento di escavazione mineraria articolato in diverse fasi, come sopra descritte, che giunge ora all’ultima fase, compresa nell’ambito del terzo lotto interventi.

Va in primo luogo dato atto – così come evidenziato dalla difesa erariale e confermato dalla stessa documentazione in atti, nella specie dal parere di compatibilità espresso dalla Regione nell’ottobre del 2011 e prima ancora dai verbali della Conferenza di Servizi tenutasi nel 1998/1999 con riferimento a tutto l’intervento complessivamente considerato, quindi anche con riguardo alle altre fasi dello stesso – che proprio con riguardo allo sfruttamento della miniera di Marezzane, di particolare interesse per la ricorrente, fossero state espresse molteplici perplessità, tanto da giustificare eventuali modifiche progettuali.

Il che ha portato non solo alla riduzione dell’estensione della superficie sfruttabile (da 590 a 406 ettari), ma soprattutto è stata posta una serie di condizioni proprio relativamente allo svolgimento di ogni attività mineraria in località Marezzane, subordinandola “…alla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo e riferita anche agli elementi di interesse architettonico e storico artistico in grado di dar conto sia dell’attuale situazione del territorio, sia quella relativa all’assetto finale”.

Detti elementi consentono di escludere sin d’ora la contestata contraddittorietà del comportamento della Soprintendenza, la quale già in tale sede aveva evidenziato il carattere peculiare e meritevole di particolare attenzione, sotto il profilo della tutela dei vincoli esistenti sull’area, dell’intervento progettato dalla ricorrente.

Al contempo, proprio in considerazione della particolare rilevanza assegnata al ruolo della Soprintendenza nell’ambito del procedimento de quo – tale da implicare l’inibizione dei lavori, trattandosi di parere negativo vincolante per l’amministrazione procedente – non può essere negata la rilevanza e preminenza di tale valutazione, anche rispetto alle valutazioni operate dalla Regione, tenuto conto dell’importanza dei diversi vincoli gravanti sull’area interessata, così come ricordati dalla difesa del Ministero nelle premesse della propria memoria di costituzione.

Esaminando quindi gli ulteriori profili di censura dedotti in ricorso, va in primo luogo valutato il denunciato difetto di motivazione, soprattutto con riguardo alla mancanza di ogni valutazione comparativa degli interessi facenti capo alla richiedente, tenuto conto dell’affidamento nella stessa consolidatosi dall’avvenuta realizzazione di gran parte delle opere di sfruttamento minerario, destinato a protrarsi per altri 15 anni, dopo che lo sfruttamento è stato comunque effettuato da 35 anni, con utilizzazione del 54% del materiale estraibile.

In modo particolare con i primi motivi di ricorso parte istante – invocando a sostegno delle proprie tesi alcune pronunce giurisprudenziali nelle quali era stato operato un confronto fra gli interessi alla tutela ambientale e paesaggistica e quelli di altra natura, eminentemente economica, ma anche orientati alla tutela di altri e diversi, ma non meno rilevanti interessi di carattere pubblico (trattavasi della realizzazione di impianti di produzione di energia eolica) – rileva come la Soprintendenza non abbia in alcun modo operato la necessaria comparazione fra i vari interessi coinvolti nella realizzazione del progetto presentato, essendosi limitata a privilegiare, aprioristicamente, la necessità di tutelare il profilo ambientale, paesaggistico e storico-artistico dell’ambito considerato.

Al riguardo, infatti, la Soprintendenza, pur a fronte delle sollecitazioni proposte dall’interessata in sede di osservazioni (ove è stata sottolineata la rilevanza economica dell’intervento, anche in ragione del fatto che trattasi di un progetto che viene a completare l’attività di sfruttamento minerario di un ambito più vasto, già ampiamente utilizzato e per il quale erano comunque previste opere di mitigazione e ricomposizione), ha disatteso tali profili, ribadendo come detti aspetti esulassero dall’ambito della propria valutazione, investendo altri interessi recessivi rispetto a quello della tutela paesaggistico-ambientale.

Orbene, il Collegio non ignora gli orientamenti ricordati da parte ricorrente, tuttavia non si ritiene che detti precedenti possano essere invocati nel caso di specie.

In tali occasioni, infatti, la comparazione è stata fatta non solo con riguardo alla presenza di interessi di carattere economico, necessariamente connessi alla realizzazione degli impianti di sfruttamento dell’energia eolica, ma soprattutto con riguardo alla comparazione tra gli interessi di natura ambientale e di tutela del paesaggio con quelli, di altrettanto valore generale, della ricerca e sfruttamento di energie alternative.

Ebbene, non è necessario spendere molte parole per evidenziare come gli interessi posti a confronto in tale occasione fossero di natura diversa e certamente riconducibili, al pari della tutela paesaggistico-ambientale, ad interessi di carattere sovra individuale, quali sono quelli della individuazione e sfruttamento di nuove risorse energetiche.

Non si trattava, quindi, nelle ipotesi invocate dalla difesa ricorrente a sostegno delle proprie tesi, di una comparazione effettuata tra opposti interessi, quello pubblico e generale alla tutela del paesaggio e quello privato, quale è quello di specie, facente capo alla ricorrente e mirante alla prosecuzione di un’attività imprenditoriale che aveva individuato proprio nello sfruttamento di una determinata area mineraria la ragione essenziale delle risorse investite.

Certamente anche in tali sedi saranno stati presi in considerazione tali profili, di carattere eminentemente economico, ma è altrettanto evidente che la ritenuta prevalenza, in tali casi, dell’interesse alla realizzazione degli impianti di produzione dell’energia eolica su quello di tutela del paesaggio, fosse sostenuto da ben più pregnanti considerazioni, investenti molteplici e coesistenti profili di pubblico interesse.

Ciò non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che – lo si ripete – trattasi di comparare il vincolo di tutela, alla cui cura è preposta la Soprintendenza e che assurge a dignità costituzionale (art. 9 Cost.), con quello, pur comunque rilevante, ma non equiparabile, al completamento dell’attività estrattiva in tutti gli ambiti ex ante considerati dal soggetto proponente.

Allo stesso tempo e per le medesime ragioni, non può essere assunto quale elemento di rilevanza e preminenza la circostanza per cui risulta già ampiamente sfruttato l’ambito complessivamente interessato dagli interventi ed il tempo che ancora resta per l’esaurimento della concessione.

Non può infatti essere pretermesso l’interesse alla tutela di una porzione dell’ambito dotata di particolari elementi di interesse (come evidenziati dalla Soprintendenza nella propria relazione), dal solo fatto che oramai la restante parte dell’ambito è stata sfruttata e compromessa, sebbene con interventi di ricomposizione e mitigazione, in quanto certamente questa non può rappresentare una ragione valida e sufficiente per ignorare il pregio dell’area interessata e la necessità di assicurare che la stessa non venga pregiudicata, solo per il fatto che ormai altri interventi sono stati portati a termine nelle aree vicine.

Come ricordato in precedenza, proprio l’ambito qui considerato (Marezzane) ha sempre assunto una particolare valenza e rilevanza, sotto il profilo della tutela, nell’ambito del procedimento di autorizzazione allo sfruttamento minerario, tanto da giustificare la necessità di predisporre una progettazione esecutiva di maggior dettaglio.

Lungi, pertanto, da voler entrare nel merito delle valutazioni espresse al riguardo dalla Soprintendenza, che gode in materia, soprattutto a seguito della nuova formulazione dell’art. 146, di poteri di valutazione tecnico discrezionale, peraltro non censurabili, a pena di inammissibilità, da parte ricorrente, il giudizio espresso al riguardo dall’organo del Ministero appare immune dai vizi denunciati sotto tale profilo.

Altrettanto infondate appaiono le ulteriori censure circa il difetto di istruttoria, la mancata ponderazione dello stato di fatto in rapporto all’applicazione dei criteri di cui al D.P.C.M. 12.12.1995 ed alla mancata risposta alle argomentazioni dedotte dalla ricorrente in sede di osservazioni conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi.

Esaminando, infatti, sia le anticipazioni dei motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole che le conclusioni poi rese in sede di redazione del parere definitivo, non è possibile rilevare la carenza denunciata da parte istante, avendo la Soprintendenza provveduto ad esaminare ogni profilo dell’intervento in rapporto all’area da preservare, così come alla stessa deputato.

Appare senza alcun dubbio come la Soprintendenza abbia acquisito una visione completa ed esaustiva della situazione dell’ambito tutelato e soprattutto delle ripercussioni che la realizzazione del progetto relativo al Cantiere Marezzane avrebbe avuto sullo stesso.

A tale riguardo è stato infatti evidenziato come gli interventi previsti, implicanti escavazione, splateamento, la creazione di una nuova e consistente viabilità, percepibile da più coni visuali, avrebbero determinato una compromissione di un contesto paesaggistico ed ambientale di altissimo pregio, comportando, se attuati, una irreversibile trasformazione dell’ambito collinare e pedemontano.

Evidenziando come la prosecuzione degli interventi avrebbe dato luogo a diffuse opere di sbancamento e di modifica altimetrica, incidendo così in misura rilevante sull’andamento collinare, non recuperabile neppure attraverso gli interventi di risistemazione previsti, la Soprintendenza ha quindi concluso, in termini non censurabili per illogicità o contraddittorietà o ancor più per travisamento dei fatti o disparità di trattamento, per l’insostenibilità di un intervento ulteriore a completamento ed esaurimento di quanto già realizzato negli altri cantieri.

Vale la pena di riportare al riguardo un passo delle considerazioni svolte dalla Soprintendenza in occasione della nota del 6.12.2011, di comunicazione ex art. 10-bis, proprio al fine di ribadire l’attenzione con la quale la stessa, sulla base della conoscenza dello stato dei luoghi e del loro pregio, ha espresso le proprie conclusioni.

Sottolinea infatti la Soprintendenza (pag. 5/7) che “L’ambito di intervento mostra un alto livello di vulnerabilità e fragilità, cioè condizioni di facile alterazioni e distruzione di caratteri connotativi a causa della sua attuale integrità; ciò si evince chiaramente ed inequivocabilmente dai fotoinserimenti contenuti nel progetto, realizzati dai molteplici ed accessibili punti di intervisibilità, sia ravvicinati che a distanza, idonei a valutare realisticamente gli impianti prodotti, e che rappresentano adeguatamente le modifiche permanenti e negative all’assetto percettivo che verranno a prodursi, consentendo di valutare appieno gli impatti negativi che l’intervento produrrà nel contesto ancora integro sotto il profilo morfologico, paesaggistico e naturalistico, attraverso la sottrazione di una così consistente zona collinare, che attualmente si inserisce nella sequenza dei rilievi e vallette che caratterizzano la zona vasta nella quale Marezzane è situata”.

Tale breve estratto delle osservazioni formulate in ambito procedimentale dalla Soprintendenza consentono di confutare la denunciata carenza di istruttoria, atteso che, come confermato dagli ulteriori dati di rilevazione e indagine contenuti negli atti richiamati (acquisiti proprio a seguito di richieste di chiarimenti ed integrazioni rivolte alla ricorrente nel corso del procedimento), risulta evidente come, al di là della denunciata assenza di prova dell’avvenuta effettuazione di sopralluoghi (circostanza peraltro contestata dalla resistente), sia comunque riscontrabile l’oggettiva conoscenza da parte dell’organo consultivo della reale situazione dei luoghi e delle implicazioni che l’esecuzione del progetto avrebbe avuto sugli stessi in rapporto al vincolo di tutela da salvaguardare.

Quanto alla previsione di interventi di ricomposizione e recupero ambientale, è dato rilevare come la Soprintendenza abbia operato una specifica ponderazione al riguardo, confrontando quanto già effettuato per altri cantieri, concludendo nel senso che una analoga rimodellazione e ricomposizione ambientale non sarebbe risultata sufficiente a giustificare un intervento estrattivo di considerevole portata, il quale avrebbe in ogni caso dato luogo ad una modifica morfologica non recuperabile e quindi non accettabile del sito (abbassamento di oltre 70 metri della sommità collinare).

Per altro verso, va sottolineato, a confutazione della dedotta contraddittorietà, come sia stato espressamente disatteso, in quanto non condivisibile, il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica formulato dalla Regione Veneto (v. punto 3, pag. 6/7 della nota ex art. 10-bis e punto C) Ad.3 pg.10, del provvedimento impugnato, pag. 3/4).

Per quanto riguarda poi la rilevanza attribuita alla presenza di siti archeologici o agli effetti che gli interventi programmati potrebbero avere su altri siti di interesse (v. “giasara”), se ancora una volta tali riferimenti sono la prova dell’avvenuta istruttoria e conoscenza di tutto il contesto, anche esterno al perimetro di intervento, va sottolineato come la Soprintendenza abbia ribadito che tali aspetti sono stati richiamati nella nota precedentemente inviata alla ricorrente unicamente al fine di descrivere ed inquadrare l’ambito territoriale, senza che gli stessi abbiano avuto una diretta influenza sulle conclusioni finali cui la stessa è giunta.

In termini più generali, con riferimento alla mancata osservanza dei criteri di indagine dettati dal D.P.C.M. 12.12.1995, non appare condivisibile la censura dedotta al riguardo, proprio in considerazione dei contenuti delle risposte fornite dalla Soprintendenza alle osservazioni formulate dalla ricorrente e trasfuse nella motivazione del provvedimento impugnato.

Pur dando quindi atto della complessità ed esaustività della relazione (prof. Campeol) da presentata dalla ricorrente al fine di evidenziare i vari profili di indagine, secondo lo schema indicato nel D.P.C.M., non è dato rilevare nel parere formulato dalla Soprintendenza alcuna carenza o omissione dei diversi profili da considerare.

In conclusione, per tutte le considerazioni si qui espresse, non ravvisandosi i molteplici profili di illegittimità denunciati, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’ammontare indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, le quali sono liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

 

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE
Il 23/11/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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