L’ARENA del 25 novembre 2012
FUMANE e MARANO. Il Tribunale amministrativo dà ragione alla Soprintendenza sul «no» all´escavazione della collina
Marezzane, bocciato il ricorso di Cementirossi
Giancarla Gallo
Il giudizio del Tar si fonda sulla non compatibilità paesaggistica dei progetti di coltivazione mineraria
Un altro «no» allo scavo di marezzane. Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha respinto il ricorso presentato dalla ditta Cementirossi contro il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici all´escavazione della collina di marezzane.
L´udienza si è svolta il 7 novembre, ma il risultato è stato reso pubblico solo ieri e diffuso con il passaparola, anche in rete. Va ricordato che il parere negativo, espresso dalla Soprintendenza il 16 dicembre 2011, era vincolante. Per la difesa della collina e della zona si sono svolte negli ultimi anni numerose manifestazioni all´insegna dello slogan «marezzane non si tocca».
Il giudizio del Tar – che non ravvede nella decisione della Soprintendenza «vizi», carenze o omissioni – si fonda sul principio di non compatibilità e insostenibilità paesaggistica del progetto di coltivazione mineraria del cantiere di marezzane, essendovi diversi vincoli gravanti sull´area, per cui era stata richiesta una documentazione più dettagliata riferita alla salvaguardia degli elementi di interesse architettonico e storico-artistico.
L´ambito di intervento, viene sottolineato, «mostra un alto livello di vulnerabilità e fragilità» e «produrrà modifiche permanenti negative nel contesto ancora integro sotto il profilo morfologico, paesaggistico e naturalistico, attraverso la sottrazione di una così consistente zona collinare, che attualmente si inserisce nella sequenza dei rilievi e vallette che caratterizzano la zona vasta nella quale marezzane è situata». L´analisi svolta dalla Soprintendenza, e ribadita dal Tar, aveva tenuto conto delle ripercussioni degli interventi previsti in un ambiente di alto pregio: oltre all´escavazione, la creazione di una nuova e consistente viabilità e anche diverse opere di sbancamento e modifica altimetrica. Per quanto riguarda l´intervento di recupero ambientale, il Tar ha dato ragione alla Soprintendenza in quanto «una rimodellazione analoga agli altri cantieri non sarebbe risultata sufficiente a giustificare un intervento estrattivo di considerevole portata, il quale avrebbe in ogni caso dato luogo a una modifica morfologica non recuperabile e quindi non accettabile del sito, con abbassamento di oltre 70 metri della sommità collinare», si legge testualmente nel giudizio.