Il TAR rifiuta il ricorso di Cementirossi

 

ilvalpolicellese.it

27 novembre 2012 | di Alice Russo |

 

Il TAR ha respinto il ricorso che la ditta Cementirossi aveva mosso in merito alle decisioni della Soprintendenza sulla questione Marezzane.

Valpolicellaaprile 2010 009

L’Industria Cementi Rossi S.p.a. è concessionaria della Miniera “Monte Noroni”, sino al 2025. Al momento del rinnovo della convenzione è stata disposta la riduzione dell’area in concessione, da 590 ettari a 406 ettari. La coltivazione della miniera è stata articolata in quattro fasi: l’ultima riguarda il cantiere di Marezzane, per la quale è stata anticipata la necessità di subordinare la coltivazione mineraria alla presentazione ed approvazione di uno specifico progetto esecutivo. Tale intervento riguarda l’apertura di un cantiere per l’estrazione mineraria di marna da cemento, denominato “Marezzane” ed è localizzato nel Comune di Marano di Valpolicella.

Il progetto ha ottenuto parere negativo dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Vicenza e Rovigo. La società istante ha fatto ricorso, lamentandosi per il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, l’omessa valutazione di carattere tecnico e la contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell’Ente preposto alla tutela del vincolo. Tutta l’impostazione difensiva che sorregge la richiesta di annullamento del parere sfavorevole all’attuazione del progetto di escavazione del Cantiere Marezzane, è rivolta a dimostrare l’illegittimità e l’insufficienza delle motivazioni addotte a sostegno della negazione.

La difesa ha però dimostrato la correttezza e l’esaustività del parere, sottolineando come per quanto riguarda lo sfruttamento del cantiere Marezzane, in conferenza di Servizi fossero state già anticipate talune criticità. Proprio con riguardo allo sfruttamento della miniera di Marezzane sono state espresse molteplici perplessità, tanto da giustificare eventuali modifiche progettuali. Il che ha portato non solo alla riduzione dell’estensione della superficie sfruttabile ma soprattutto è stata posta una serie di condizioni proprio relativamente allo svolgimento di ogni attività mineraria in località Marezzane, subordinandola “…alla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di una documentazione maggiormente dettagliata di livello esecutivo e riferita anche agli elementi di interesse architettonico e storico artistico in grado di dar conto sia dell’attuale situazione del territorio, sia quella relativa all’assetto finale”.

Appare senza alcun dubbio come la Soprintendenza abbia acquisito una visione completa ed esaustiva della situazione dell’ambito tutelato e soprattutto delle ripercussioni che la realizzazione del progetto relativo al Cantiere Marezzane avrebbe avuto sullo stesso.
A tale riguardo è stato infatti evidenziato come gli interventi previsti, implicanti escavazione, splateamento, avrebbero determinato una compromissione di un contesto paesaggistico ed ambientale di altissimo pregio, comportando, se attuati, una irreversibile trasformazione dell’ambito collinare e pedemontano. Evidenziando come la prosecuzione degli interventi avrebbe dato luogo a diffuse opere di sbancamento e di modifica altimetrica, incidendo così in misura rilevante sull’andamento collinare, non recuperabile neppure attraverso gli interventi di risistemazione previsti, la Soprintendenza ha quindi concluso, per l’insostenibilità di un intervento ulteriore a completamento ed esaurimento di quanto già realizzato negli altri cantieri.

Quanto alla previsione di interventi di ricomposizione e recupero ambientale, è dato rilevare come la Soprintendenza abbia operato una specifica ponderazione al riguardo, confrontando quanto già effettuato per altri cantieri, concludendo nel senso che una analoga rimodellazione e ricomposizione ambientale non sarebbe risultata sufficiente a giustificare un intervento estrattivo di considerevole portata, il quale avrebbe in ogni caso dato luogo ad una modifica morfologica non recuperabile e quindi non accettabile del sito (abbassamento di oltre 70 metri della sommità collinare). In conclusione, non ravvisandosi i molteplici profili di illegittimità denunciati, il ricorso è stato respinto.

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